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Cauzioni
Vorrei avere informazioni sul trattamento fiscale e contabile delle cauzioni.
Marco Magnanelli - Quesito via Internet
Risponde Marco Mosconi
Si presenta nella prassi la fattispecie della ´cauzione' o deposito cauzionale, ove, a garanzia del soddisfacimento di un credito (spesso eventuale, per esempio, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione da parte dell'inquilino, oppure a garanzia della restituzione di vuoti o imballaggi) vengono consegnate cose fungibili, o, più frequentemente, una somma in denaro o titoli di credito. Il creditore (nell'esempio, il locatore, il proprietario degli imballaggi o dei vuoti) ne acquista la disponibilità e diviene debitore della somma; se sorge il credito (se l'inquilino non paga, se il cliente non restituisce il vuoto o l'imballaggio), egli lo compensa in tutto o in parte con il debito che ha verso chi ha prestato la cauzione o il deposito cauzionale. Nel diritto civile tale fattispecie si configura come una sorta di pegno irregolare, in quanto il creditore diviene proprietario dei beni fungibili ricevuti (il denaro, solitamente), con l'obbligo di restituirne una pari quantità, a differenza di quanto avviene con il normale pegno ove il creditore non può usare o disporre del bene ma solo conservarlo a garanzia del proprio credito (art. 2791 cod. civ.).
La cauzione in denaro pertanto non è suscettibile di iscrizione tra i conti d'ordine: essendosi già manifestata una variazione numeraria (uscita o entrata di cassa) vi sono i presupposti per la registrazione contabile nel sistema principale.
I depositi cauzionali che sono costituiti da somme che l'azienda ha versato a terzi a titolo di garanzia, indisponibili fino alla realizzazione della condizione sospensiva, devono essere classificati in bilancio alla voce di stato patrimoniale C.II.5 ´Altri crediti' o, se aventi la natura di immobilizzazioni finanziarie alla voce di stato patrimoniale B.III.2 ´Altri crediti':
Depositi cauzionali a Cassa 100 100
Viceversa i depositi e le cauzioni ricevute devono essere classificate nello stato patrimoniale fra le passività al rigo D.13 ´Altri Debiti'.
Cassa a Cauzioni ricevute 100 100
Ai fini Iva il dpr 633, all'art. 15, comma 1, quarto punto, dispone l'esclusione dalla base imponibile di imballaggi e recipienti per i quali sia espressamente prevista la resa. L'addebito deve però essere distintamente indicato in fattura, a titolo di garanzia (prevedendo, quindi, il rimborso alla resa) e non deve essere qualificato quale corrispettivo per gli imballaggi. Ove non fosse prevista l'obbligo di restituzione degli imballaggi ma la mera facoltà e ove essi non fossero restituiti si dovrà procedere ad assoggettamento a Iva per la cessione dei medesimi. Il dm 11/8/1975 dispone la possibilità di emettere una sola fattura, entro il 31 gennaio, relativamente a tutti gli imballaggi non restituiti nell'anno solare precedente. L'art. 39 del citato dpr dispone l'obbligo di tenuta di un apposito registro ove annotare gli imballaggi resi e quelli non restituiti.
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